Se ti stai chiedendo cosa significa traffico di influenze illecite, sappi che in Italia è un reato punito dall’art. 346-bis del codice penale e punisce tre diverse condotte: chi si fa promettere o dare denaro (o altri vantaggi) sfruttando le proprie relazioni con un pubblico ufficiale (o del pubblico servizio) come prezzo della propria mediazione illecita; chi sfrutta le relazioni appena indicate remunerandole con denaro (o altro) affinché faccia qualcosa che va oltre i suoi doveri (o ometta o ritardi un atto del suo ufficio); chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
Traffico di influenze illecite: cosa dice la legge
Cosa dice l’articolo 346-bis, comma 1, c.p.:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»
Il traffico illecito di influenze è quindi un’anticipazione della punizione della corruzione.